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In vigore dal 12 marzo 2013 l’Accordo tra Governo e Regioni – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012 – che istituisce una specifica abilitazione (detta seppur impropriamente ‘patentino’) per gli utilizzatori dei mezzi meccanici, in linea con quanto sancito dal Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 73 comma 4 e 5 D.Lgs. 81/08).
Soggetti obbligati a conseguire la specifica abilitazione.
In base alle attuali disposizioni normative, sono obbligati a conseguire la specifica abilitazione solamente i lavoratori professionalmente addetti del settore agricolo/edile (ovvero datori di lavoro, lavoratori autonomi, collaboratori familiari appartenenti a una impresa familiare). Pertanto un hobbista del settore (è il caso ad esempio di un cittadino che possiede un terreno agricolo e che si diletta nel tempo libero nella lavorazione del terreno, ma senza ricavarne profitto bensì limitandosi semplicemente all’autoconsumo) NON ha alcun obbligo per legge di conseguire la specifica abilitazione. Per gli hobbisti del settore, infatti, l’abilitazione è solamente consigliata per via dei contenuti che esso trasmette.
Le attrezzature di lavoro
I mezzi meccanici per il cui utilizzo è previsto il patentino sono i trattori agricoli e forestali gommati e cingolati (compresi trattori con pianale di carico), i sollevatori telescopici, i carri raccolta frutta e alcune tipologie di macchine movimento terra (escavatori idraulici e a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabili a cingoli e pompe per calcestruzzo).
È opportuno precisare che per macchine agricole si intende tutte le attrezzature di lavoro citate nell’Accordo 22 febbraio 2012 che hanno un utilizzo in ambito agricolo e forestale; ciò significa che una macchina tipicamente movimento terra che viene utilizzata in ambito agricolo (ad esempio un wheel loader) è da definirsi ai fini del presente provvedimento come una macchina agricola e pertanto l’operatore che la utilizza dovrà attenersi alle date per operatori che utilizzano le macchine nell’ambito del settore AGRICOLO.
Il corso di formazione
Per i lavoratori è prevista la frequentazione di un “corso di formazione” tecnico-pratico completo, e una prova di verifica finale, il cui esito positivo consentirà il rilascio di un attestato di abilitazione. Il conseguimento della regolare patente di guida, rilasciata ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992 (Codice della Strada), non assolve il lavoratore dall’obbligo di conseguire lo specifico patentino, in quanto, mentre la patente di guida riguarda aspetti legati alla circolazione stradale, il patentino si riferisce alle norme specifiche e ai corretti comportamenti nella conduzione dei mezzi meccanici nel luogo di lavoro.
Documenti di riferimento:
Accordo Stato Regioni n. 60 del 12 marzo 2012
Circolare Ministero del Lavoro n. 45 del 24/12/2013
Circolare Ministero del Lavoro n. 12 del 11/03/2013
Decreto Milleproroghe 2015
Decreto Proroga 2013
Circolare Ministero del Lavoro n. 34 del 23/12/2014 + Istruzioni operative
Circolare Ministero del Lavoro n. 21 del 21/10/2013