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Tasse e Tributi Locali

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Tasse e Tributi Locali
TARI

Con la legge di stabilità 2020, art.1, comma 738, legge 27 dicembre 2019 n. 160, è stata abrogata, con decorrenza dall’anno 2020, l’imposta unica comunale (IUC) di cui all’art. 1, comma 639, legge 27 dicembre 2013 n. 147. Sopravvivono alla suddetta abrogazione, come imposte autonome e non più come componenti della IUC:

  • IMU – Imposta Municipale propria,
  • TARI – Tassa sui Rifiuti per la quale sono state fatte salve le disposizioni già contenute nella legge 147/2013 (art. 1, comma 780, legge 160/2019).

La tassa sui rifiuti (TARI) è diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione. La TARI è disciplinata dai commi 667 e 668 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).Presupposto del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

- SOGGETTI PASSIVI DELLA TARI: Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.

  • Per le utenze domestiche, in solido, l’intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale,
  • Per le utenze non domestiche, il titolare dell’attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

- SUPERFICIE AI FINI TARI: La superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato

- CATEGORIA DI UTENZA: La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, ricomprendendo anche i costi di smaltimento di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003.

Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell’utenza fra domestica e non domestica.

Le utenze  domestiche sono  ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

  • domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall’anagrafe del Comune.
  • domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l’applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a tre.

Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di iscrizione. Ogni variazione intervenuta successivamente ha efficacia immediata.

 - TARIFFE: La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria, determinata sulla base del costo del servizio quantificato dal Piano Finanziario. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

In base al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti e al Piano Finanziario, le tariffe sono determinate dal Comune applicando i parametri previsti dal citato D.P.R. 158/1999 e sono articolate per fasce di utenza domestica e non domestica (negozi, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali, uffici, ecc.).

  • Utenze domestiche:  Per il calcolo della tariffa TARI, per le abitazioni, si tiene conto della superficie e del numero di componenti. La quota che dipende dalla superficie e dai componenti del nucleo familiare è chiamata “Parte Fissa” (PF), mentre la “Parte Variabile” (PV) è rapportata alla quantità presuntiva di rifiuti prodotti ed è quindi collegata al solo numero dei componenti. Per calcolare il dovuto occorre moltiplicare la tariffa relativa alla PF per i metri quadrati dell’immobile e sommare l’importo della PV definito considerando il numero dei componenti.
  • Utenze non domestiche: Le utenze non domestiche sono suddivise in più categorie di attività economica come previsto dal D.P.R. 158/1999. Anche per le utenze non domestiche la tariffa sui rifiuti si compone di una quota fissa e di una quota variabile, per il calcolo delle quali bisogna tener conto dei metri quadrati dell’immobile occupato e della destinazione d’uso dei locali e delle aree.

-  TEFA: Il Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (ex art. 19 D.Lgs. 504/1992 e art. 38 bis D.L. 124/2019) viene aggiunto all’importo netto della TARI e riversato alla Provincia di Ascoli Piceno. Per l’anno 2020 è pari al 5% del dovuto TARI.

 

IMU

l Comune di Maltignano mette a disposizione di tutti i contribuenti un programma per il calcolo dell’imposta disponibile sul sito istituzionale cliccando su "Calcolo IMU 2020"

La Legge di Bilancio 2020 con decorrenza dal 01.01.2020 riorganizza la tassazione comunale sugli immobili.
Con l’abrogazione della IUC, e quindi della TASI (sopravvive solo la TARI) il legislatore ha riformulato la disciplina dell’IMU 2020 in un unico testo normativo (contenuto nell’art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 27.12.2019, n. 160).
La nuova IMU 2020 mantiene l’esenzione già prevista per IMU e TASI per l’abitazione principale. Non è più prevista, invece, l’esenzione per l’unità immobiliare disabitata di titolari di pensioni estere iscritti all’AIRE.
Inoltre, a seguito dell’abrogazione della TASI non è più prevista la quota per l’inquilino. Per finalità di invarianza complessiva di gettito le nuove aliquote sono date dalla sommatoria di quelle applicabili in precedenza per IMU e TASI.
Ricordiamo che per i fabbricati oggetto di ordinanze sindacali per inagibilità a seguito del Sisma del 2016, vige l'esenzione dell'IMU e della TASI a decorrere dalla rata scadente il 16.12.2016 e fino alla definitiva ricostruzione e comunque non oltre il 31.12.2020. A tal fine va presentata dichiarazione IMU all’Ufficio Tributi. Mentre gli immobili agibili, ma non utilizzabili ed inagibili per problematiche esterne connesse ad altri immobili inagibili attigui/vicini, scontano l’imposta con applicazione, dalla data dell’evento sismico, della riduzione del 50% della base imponibile.
Valori delle aree edificabili Anno 2020: Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 28/02/2019 sono state approvati i valori delle aree edificabili el Comune ai fini dei controlli sulle denunce e sui versamenti dei tributi per l'anno 2019 e successivi.

SCADENZE: Acconto entro il 16/06/2020
Saldo entro il 16/12/2020
Versamento in unica soluzione entro il 16/06/2020

Con con la deliberazione di C.C. n. 7 del 26/4/2020 è stato approvato il nuovo regolamento per l'applicazione della nuova IMU, mentre con la deliberazione n. 8 del 29/04/2020 il Consiglio Comunale ha approvato le aliquote valide per il 2020, come di seguito dettagliate:

ALIQUOTE IMU (per mille)

Abitazioni principali SOLO classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 : 6
Fabbricati generici: 10
Aree fabbricabili: 8,6
Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 10
Fabbricati rurali ad uso strumentale: 1
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita: 1
Terreni Agricoli: esenti

Per quanto riguarda la determinazione dell'imposta il calcolo è mensile (comma 761).
Per nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all'acquirente.
Fino al 2019 il versamento era da effettuarsi in 2 rate uguali pari al 50% dell'importo (salvo conguaglio a saldo). Dal 2020 il calcolo è da effettuarsi in base al possesso mensile ovvero per semestre (comma 762) sempre considerando il conguaglio a saldo in caso di possibili variazioni di aliquote da parte del Comune.

NORMATIVA IMU
L’IMU è un’imposta basata sul possesso, a vario titolo, di fabbricati, di terreni agricoli e di aree fabbricabili, compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.
E' riservato allo Stato esclusivamente il gettito dell’IMU, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. E' destinata al Comune la differenza tra l’imposta calcolata sulla base dell’aliquota deliberata e l'imposta riservata allo Stato.
Dal 2014 l'Imposta Municipale Propria non si applica all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali si applica l'aliquota e la detrazione deliberata dal Comune per le abitazioni principali.
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
L'IMU non si applica inoltre:
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Sono assimilate all'abitazione principale e pertanto non soggette ad IMU:
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza (modifica ex lege dall'01/01/2015).
Al fine dell'assimilazione tali abitazioni devono risultare non locate o date in comodato d'uso.
Sono esenti dall'imposta a decorrere dal 2014:
- i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
A partire dal 1 gennaio 2016, la Legge di stabilità 2016 ha previsto:
- l'esenzione dell'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli prevedendo l'esenzione a favore di quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;
- un abbattimento della base imponibile ai fini IMU del 50% per gli immobili concessi in comodato gratuito purché regolarmente registrati. Tale riduzione si applica solo in caso di abitazioni, escluse quelle classificate in A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale. Il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e deve avere la residenza anagrafica nonché la dimora abituale nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (escluse quelle classificate in A/1, A/8 e A/9). Dal 2019 tale beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori (art. 1 c. 644 Legge di stabilità 2019 n. 145 del 30/12/2018).
Ai fini di poter applicare tale riduzione, il contribuente deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU da presentare entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo.
DICHIARAZIONE IMU
Il Decreto Legislativo n. 35 del 8 aprile 2013 ha modificato il termine di presentazione della dichiarazione IMU su modello ministeriale, che deve ora essere trasmessa entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a quello in cui sono intervenute le variazioni. Al fine di poter usufruire delle riduzioni ed agevolazioni d'imposta, il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza, apposita autocertificazione entro la scadenza del termine per il versamento del saldo dell'anno di competenza. Tale autocertificazione ha validità anche negli anni successivi in cui persistono le medesime condizioni.
E' previsto inoltre l'obbligo di presentazione della dichiarazione al fine di usufruire delle riduzioni, previste dalla Legge di stabilità per l'anno 2016, del 25% per i canoni concordati e del 50% per i comodati gratuiti registrati.

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