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La Legge n° 160/2019 (Legge di Stabilità) ha istituito dall’anno 2020 la nuova IMU, che sostituisce le previgenti imposte sugli immobili IMU e TASI. Di fatto, a partire dal 1° gennaio 2020, viene soppressa la I.U.C., (IMU-TASI-TARI), ad eccezione della componente TARI, con la conseguente abolizione della TASI e l’istituzione della nuova IMU.
Il Comune di Maltignano mette a disposizione di tutti i contribuenti un programma per il calcolo dell’imposta, al seguente link

Con Delibera di Consiglio Comunale n.9 del 22.04.2021 sono state confermate le aliquote IMU approvate nell'anno 2020:
- Abitazioni principali SOLO classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 : 6 per mille
- Fabbricati generici: 10 per mille
- Aree fabbricabili: 8,6 per mille
- Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 10 per mille
- Fabbricati rurali ad uso strumentale: 1 per mille
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita: 1 per mille
- Terreni Agricoli: esenti
Le scadenze:
PRIMA RATA IN ACCONTO: 16 GIUGNO 2021
pari all’imposta dovuta per il primo semestre, calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni in vigore nell’anno 2020
SECONDA RATA A SALDO: 16 DICEMBRE 2021
saldo dell’IMU dovuta per l’intero anno, calcolato sulla base delle aliquote 2021
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2021.
Chi è tenuto al pagamento
L’IMU è dovuta da chi rientra nelle seguenti fattispecie:
- proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, terreni e aree fabbricabili;
- il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
- concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario di immobili in leasing (anche da costruire o in corso di costruzione) a decorrere dalla data di stipula del contratto di locazione finanziaria e per tutta la durata dello stesso.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
Modalità di Versamento
Il versamento dell’imposta dovuta per il corrente anno deve essere effettuato utilizzando il modello F24 che è esente da commissioni per l’operazione di versamento sia in banca che in posta ;
Dovranno essere utilizzati i codici tributo IMU istituiti con Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n° 35/E del 12 aprile 2012 e n° 33/E del 21 maggio 2013.
Codice Catastale Comune di Maltignano E868
NOVITA':
Per il 2021 è stata inserita la riduzione del 50% per un unico immobile per i pensionati residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione con l'Italia:
- art. 1 comma 48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.
AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA COVID-19
La legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020 art. 1 comma 599) ha stabilito che non è dovuta la rata di acconto IMU 2021 con riferimento alle seguenti fattispecie:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.
Pertanto, ad eccezione degli immobili di cui alle lettere a) e c), per tutte le altre ipotesi l’esonero deve rispettare la regola secondo cui il gestore deve coincidere con il soggetto passivo del tributo.
Con riferimento alle attività di bed & breakfast e di affittacamere, le Faq pubblicate sul sito del dipartimento delle Politiche fiscali precisano che l’attività deve essere svolta in forma imprenditoriale, anche se questo non è imposto dalla normativa in materia.
Esenzione per gli anni 2021 e 2022 già disposta dall’articolo 78 del Dl 104/2020, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.
Il Decreto c.d. “Sostegni” (D.L. 41/2021 convertito con L. 69/2021) ha esentato dal pagamento della prima rata IMU 2021 i soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario in possesso dei requisiti per chiedere il contributo a fondo perduto, ai sensi dell'art.1, commi da 1 a 4 del D.L. n. 41/2021. L’esenzione è limitata agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano l’attività di cui siano anche gestori.
N.B.: L’Ufficio tributi del Comune non dispone delle informazioni per verificare la legittima fruizione del nuovo beneficio previsto dal DL Sostegni; pertanto l’esenzione dovrà essere oggetto di dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale IMU 2021 (con scadenza di presentazione al 30/6/2022).