Reddito di Libertà per donne vittime di violenza: requisiti e domanda : SCADENZA 18 APRILE 2025
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Reddito di Libertà per donne vittime di violenza: requisiti e domanda
L’articolo 3, comma 1, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2020 ha introdotto un contributo denominato “Reddito di Libertà”, destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia.
Con la Legge di Bilancio 2024 (legge n°213/2023 – art. 1, comma 187) la misura è stata rifinanziata e con Decreto ministeriale del 02 dicembre 2024, entrato in vigore il 04 marzo 2025, sono stati definiti i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati per gli anni 2024, 2025 e 2026
La misura consiste in un contributo economico, stabilito nella misura massima di 500 euro mensili pro capite, concesso in un’unica soluzione per massimo 12 mesi, finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli o delle figlie minori. La misura, inoltre, è compatibile con altri strumenti di sostegno al reddito.
AVVISO AGGIORNATO IL 22 MARZO 2025 IN SEGUITO ALLA PREDISPOSIZIONE DI APPOSITO AVVISO PUBBLICO
Destinatarie del contributo sono le donne vittime di violenza, con o senza figli, residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare carta di soggiorno o di permesso di soggiorno o della ricevuta della richiesta o del permesso per protezione speciale. Alle cittadine italiane sono equiparate le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria.
Con la circolare INPS 05 marzo 2025, n°54, l’Istituto illustra nel dettaglio la disciplina del Reddito di Libertà, sia con riferimento alle domande già presentate e rimaste insoddisfatte, sia con riferimento alle nuove domande da presentare a partire dal 05 marzo 2025.
La domanda deve essere presentata all’INPS dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, tramite il Comune di residenza, utilizzando il modello “SR208” reperibile nel sito istituzionale dell’INPS ma anche in quello del Comune di Maltignano.
Le domande rimaste insoddisfatte devono essere ripresentate tassativamente entro il 18 aprile 2025.
Le nuove domande, invece, devono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno e saranno accolte rispettando l’ordine cronologico (data e ora) di presentazione e nei limiti delle risorse trasferite all’INPS.
L’accoglimento della domanda verrà comunicato all’interessata tramite i contatti indicati nella domanda (il numero di cellulare o l’indirizzo email).
Le domande non ammesse “per insufficienza di budget” decadono.
Per maggiori dettagli consultare il sito dell'INPS al seguente link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2025.03.reddito-di-libert-indicazioni-per-presentare-la-domanda.html
Si allegano:
- la circolare INPS n.54 del 05/03/2025
- modello di domanda “SR208”